Art. 5.
(Conoscenza dei dati clinici).

      1. In deroga a quanto disposto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, di cui all'articolo 57 del codice di procedura penale, nonché i medici e il personale sanitario hanno il diritto di conoscere i dati clinici relativi alle persone presumibilmente affette da malattie infettive, nell'ipotesi in cui siano stati sottoposti, per ragioni di ufficio o di servizio, ad un oggettivo rischio di contagio.
      2. Nel caso si verifichi l'ipotesi di cui al comma 1, i soggetti potenzialmente affetti da patologie contagiose non possono rifiutare di sottoporsi ai necessari accertamenti sanitari.